T.A.R. Lombardia- Milano, 17 giugno 2016, nn. 1219,1220, 1436

Royalty gas: lo Stato deve restituire il 20%

Con le sentenze in esame, il Tar Lombardia ha accolto i ricorsi presentati dalle Società Eni, Edison e Gas Plus contro il Ministero dello Sviluppo economico, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico (AEEGSI), che censuravano i criteri di quantificazione delle royalties sulla coltivazione di gas naturale per gli anni 2014 e 2015.

In particolare, a parere dei giudici amministrativi, la determinazione del costo del gas, ai fini della fissazione del valore delle aliquote spettanti allo Stato, deve essere effettuata in base al medesimo criterio stabilito dall’Autorità ai fini della fissazione del costo di approvvigionamento nell’ambito dell’esercizio dei poteri regolatori in materia di condizioni di fornitura per il mercato regolamentato.

Dovrà quindi ritenersi applicabile il parametro Pfor (basato sulle quotazioni forward del gas presso l’hub Ttf, ossia la borsa del gas olandese), in luogo dell’indice QE (che individua il prezzo del gas sulla base delle quotazioni medie di un pacchetto di prodotti energetici, tra cui il petrolio).

Di conseguenza, in seguito alla presente sentenza, lo Stato e gli Enti locali potrebbero trovarsi a restituire il 20% delle royalties pagate dalle Società ricorrenti sulla produzione del gas.

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