Corte di giustizia, sentenza del 9 giugno 2016

Secondo il giudice europeo, l’articolo 2, punto 35, lettera g), iii), del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti deve essere interpretato nel senso che una spedizione di rifiuti come quelli indicati all’allegato III di detto regolamento, destinati al recupero, deve essere considerata illegale, là dove il documento di cui all’allegato VII del medesimo regolamento contenga informazioni erronee o incoerenti, per quanto riguarda l’importatore/destinatario, l’impianto di recupero nonché i paesi/Stati interessati. Tutto ciò indipendentemente dalla corretta indicazione di tali informazioni in altri documenti messi a disposizione delle autorità competenti, dall’intento di indurre in errore tali autorità e dall’attuazione, da parte di dette autorità, delle procedure previste dall’articolo 24 del summenzionato regolamento.

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