Corte di giustizia, sentenza 9 giugno 2016
Secondo il giudice europeo, fa parte di un impianto ai sensi dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra un sito di stoccaggio del combustibile di una centrale a carbone in cui quest’ultimo è consegnato e conservato per un periodo compreso tra sei mesi e un anno prima di essere trasportato alla centrale, ubicata a poca distanza, su un nastro trasportatore per essere poi ridotto in polvere e successivamente immesso nell’impianto di combustione.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179792&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=164533