Corte di giustizia, sentenza 2 giugno 2016
Secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea una normativa nazionale in forza della quale, i venditori di combustibile per riscaldamento sono obbligati a presentare, entro un termine stabilito, un elenco riepilogativo mensile delle dichiarazioni degli acquirenti secondo le quali i prodotti acquistati sono destinati al riscaldamento, e in virtù di cui, in mancanza della presentazione di un tale elenco entro il termine stabilito, al combustibile per riscaldamento venduto è applicata l’aliquota di accisa prevista per i carburanti per motori, sebbene sia stato accertato che è indubbia la destinazione di tale prodotto a fini di riscaldamento, è compatibile con il diritto europeo, segnatamente la direttiva 2003/96/CE.