Corte di giustizia, sentenza 2 giugno 2016

Un rifiuto, da parte delle autorità nazionali, di esentare dall’accisa prodotti energetici che, dopo essere stati venduti da un depositario autorizzato a un acquirente intermedio, siano rivenduti da quest’ultimo a un consumatore finale che presenti tutti i requisiti prescritti dal diritto nazionale per godere di un’esenzione dall’accisa e a cui tali prodotti siano consegnati direttamente dal suddetto depositario autorizzato a partire dal proprio deposito fiscale, per il solo motivo che l’acquirente intermedio, dichiarato dal depositario autorizzato quale destinatario dei prodotti in questione, non possiede la qualifica di consumatore finale autorizzato dal diritto nazionale a ricevere prodotti energetici esenti dall’accisa, è incompatibile con il diritto europeo, specificamente la direttiva 2003/96/CE.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179473&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=164533