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Energie rinnovabiliConsiglio di Stato, sez. VI, 24 maggio 2016, n. 2182

di Redazione di ApertaContrada - 10 Agosto 2016
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L’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico (d’ora innanzi anche solo Autorità), con delibera 19 dicembre 2013, n. 612, ha previsto che le imprese distributrici di energia elettrica possono richiedere agli utenti del servizio di trasporto e vendita di energia elettrica (cc.dd. traders) opportune garanzie a copertura di tutti gli obblighi derivanti dalla stipula del contratto di trasporto «tenendo conto quindi anche degli oneri a carico del cliente finale».

Il Supremo Collegio ha annullato tale delibera, in virtù dell’art. 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese) il quale prevede che «i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas» alla luce di taluni criteri previsti dalla norma stessa.

Secondo il Consiglio di Stato “la norma è chiara nell’individuare, tra i soggetti della filiera elettrica, i «clienti finali», quali soggetti che, dal punto di vista giuridico ed economico, sono obbligati a sostenere i predetti costi”.

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