Imposta come home page     Aggiungi ai preferiti

Energie rinnovabiliConsiglio di Stato, sez. IV, 18 maggio 2016, n. 2006

di Redazione di ApertaContrada - 10 Agosto 2016
      Stampa Stampa      

Il Supremo Collegio ha ritenuto illegittima l’esclusione dagli incentivi di un’impresa che aveva utilizzato pannelli fotovoltaici prodotti in Cina, ma comunque conformi alla normativa CEI/EN 61215.

In particolare il Collegio, richiamando l’art. 21, c. 2 D.M. 5/5/2011, ha precisato che “l’accertamento della non veridicità di dati e documenti o della falsità di dichiarazioni, resi dai soggetti responsabili” comporta “la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante” nei soli casi in cui le dichiarazioni siano state fornite “ai fini dell’ottenimento delle tariffe incentivanti” e pertanto non qualora la non veridicità dei dati sia dipesa da un errore formale.

Il Gestore per i Servizi Energetici – prosegue il Collegio – qualora riscontri, in sede di verifica ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. n. 28/2011, inesattezze dei dati forniti dai soggetti partecipanti alle procedure per riconoscimento di incentivi per la produzione di energia, dovrebbe procedere ad una apposita valutazione – nel caso di specie, non svolta – sulla rilevanza di tali violazioni e non procedere direttamente e automaticamente al rigetto della relativa istanza (ovvero, alla decadenza del soggetto dagli incentivi e al recupero delle somme eventualmente già erogate)”.

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3KZP4UPIPDFD7O275QMC446JBI&q=


RICERCA

RICERCA AVANZATA


ApertaContrada.it Via Arenula, 29 – 00186 Roma – Tel: + 39 06 6990561 - Fax: +39 06 699191011 – Direttore Responsabile Filippo Satta - informativa privacy