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AEEGSI, Chiarimenti, 19 maggio 2016

di Redazione di ApertaContrada - 10 Agosto 2016
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Obbligo di pagamento del canone per il servizio di distribuzione del gas da parte del gestore uscente, nel periodo intercorrente la scadenza della concessione e la nuova concessione

Con il presente Comunicato, l’Autorità ha stabilito che i distributori gas nell’attuale fase tra la scadenza della concessione e le nuove gare, devono comunque versare ai Comuni il canone di concessione. Il chiarimento dell’Autorità si basa sul fatto che l’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 164/00 prevede che “Gli enti locali avviano la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell’affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all’ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento», senza nulla aggiungere”.

La norma, quindi, si limita a stabilire l’obbligo di prosecuzione del servizio, senza entrare nel merito della regolamentazione del medesimo servizio e dei rapporti connessi. Tuttavia, secondo dell’Autorità, il silenzio normativo sulla questione canone non sembra essere sufficiente a escludere l’obbligo di pagamento dello stesso. In assenza di previsioni specifiche o contrarie, la gestione del servizio deve continuare a essere disciplinata come in precedenza e quindi secondo le previsioni della concessione scaduta, compreso il pagamento del canone ivi stabilito.

http://www.autorita.energia.it/it/comunicati/16/160519garegas.htm


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