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Energie rinnovabiliTAR Puglia (Lecce) 23 marzo 2016 n. 548

di Redazione di ApertaContrada - 12 Maggio 2016
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Il TAR Leccese ha dichiarato l’illegittimità di un ordine – emesso da un Comune – di non realizzare un impianto eolico, in quanto fondato su normative regolamentari a tutti gli effetti superate (art. 2 Regolamento Regionale Puglia n. 16/2006 e Allegato 2 di cui al Regolamento Regionale Puglia n. 24/2010), alla luce dell’entrata in vigore della Legge Regionale Puglia n. 25/2012 che all’art. 6 che ha esteso la possibilità di presentare la PAS anche per impianti di potenza nominale superiore a quella indicata nella tabella A allegata al D. Lgs. n. 387/2003, ovvero non superiore a 200 KW.

Il Tribunale ha, peraltro, ribadito che le norme dettate dal Regolamento edilizio comunale in materia di distanze non sono applicabili sic et simpliciter agli impianti eolici indipendentemente da una idonea valutazione in concreto delle specifiche modalità costruttive dell’impianto stesso.

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=X2B4MOH7SYP3RY6MWFFP5OCKOU&q=


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