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Tar Lombardia- Milano, 15 aprile 2016, n. 728

di Redazione di ApertaContrada - 12 Maggio 2016
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Con la sentenza in oggetto, il Tar ha respinto il ricorso proposto dalla Geogastock S.p.a. contro la delibera dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (d’ora innanzi anche “AEEGSI” o “Autorità”) n. 182/2015/R/gas del 23 aprile 2015, con la quale sono state disciplinate le modalità di incentivazione dei servizi di stoccaggio in attuazione di quanto previsto dall’art. 37, terzo comma, del d.l. n. 133 del 2014. A parere della ricorrente, infatti, il provvedimento impugnato era pregiudizievole per due motivi: innanzitutto perché era stato previsto un requisito di ammissione al meccanismo di incentivazione che essa non era in grado di soddisfare; in secondo luogo perché il meccanismo di incentivazione implementato non teneva conto delle caratteristiche dei giacimenti. Tuttavia, a parere del Collegio, il sistema di incentivazione dei servizi di stoccaggio non tiene conto delle dimensione dei giacimenti poiché il criterio di selezione prescelto è quello di efficienza. Di conseguenza, secondo il Tar “se è vero che il sito di minori dimensioni è in grado di immettere in rete un quantitativo di gas inferiore rispetto quello immesso da un sito più grande, è anche vero che per la sua realizzazione occorrono meno risorse. Il sito più efficiente è dunque quello che riesce a sfruttare in maniera ottimale tutte le proprie potenzialità immettendo in rete, in tempi brevi, un’alta percentuale del gas in esso stoccato

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