Regione Lazio, legge 21 aprile 2016, n. 3

La legge disciplina le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico ottenute tramite l’esecuzione di pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di acque calde e fluidi geotermici, comprese le acque calde sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 2000 Kw termici.

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_APPROVATI/PL%20256.pdf