Corte di Cassazione, Sezioni Unite 13 aprile 2016, n. 15453

La Suprema Corte ha chiarito che la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale è obbligatoria, in caso di potenziale notevole impatto sull’ambiente, a prescindere dalla soglia dell’impianto eolico.

In particolare, le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, facendo il punto sull’evoluzione normativa in materia di Via, ha chiarito che, a prescindere dalle soglie indicate nell’allegato IV del Codice dell’ambiente (“impianti regionali” da sottoporre a verifica di assoggettabilità a Via) se il progetto, secondo i criteri dell’allegato V, ha comunque, impatti notevoli sull’ambiente, va sottoposto a valutazione anche se, come nel caso dell’impianto eolico del caso di specie, è sotto le soglie di potenza di cui al citato allegato IV.

E questo anche nel periodo transitorio decorrente tra il vigore della modifica al D.lgs. n. 152/2006 ad opera della legge 116/2014 (21/8/2014) e il vigore del D.M. 30 marzo2015 (16/4/2015) con cui sono state emanate le linee guida che hanno integrato i criteri dimensionali, già in precedenza stabiliti, con criteri aggiuntivi, rispondendo così ai rilievi della Commissione Ue (l’Italia prima di quest’ultima modifica aveva introdotto solo i criteri dimensionali per lo “screening” regionale senza fare riferimento agli altri criteri di valutazione indicati nella direttiva Via).