Consiglio di Stato, sez. V, 21 aprile 2016 n. 1583
Il Supremo collegio ha chiarito che la valutazione v.i.a., ove non intervenga tempestivamente, deve essere espressa nella sede propria della conferenza, dovendosi in ogni caso garantire il rispetto del termine di conclusione del procedimento di cui all’articolo 12 del d. lgs. n. 387/2003, ritenuto perentorio dalla giurisprudenza che lo ha qualificato alla stregua di “principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”. Non solo; il collegio ha altresì precisato che è solo nella conferenza dei servizi che devono trovare confronto, collocazione e composizione i vari interessi pubblici coinvolti nella realizzazione degli impianti di cui trattasi [in quel caso, fotovoltaici], ivi compresa la tutela ambientale.