Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 17 febbraio 2016, n. 345

Il Tar Lombardia ha respinto la richiesta di Eni di annullare la comunicazione, avvenuta a novembre 2014, delle risultanze istruttorie di un procedimento sanzionatorio avviato quattro anni prima dall’Autorità per l’energia per violazione delle regole sulla misura del trasporto gas. A parere del Tar, nonostante l’Autorità avesse superato di gran lunga i termini precedentemente fissati per concludere l’istruttoria, il ricorso deve ritenersi inammissibile giacché il provvedimento impugnato “non è immediatamente lesivo dell’atto impugnato, in quanto non conclusivo del procedimento”.
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