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Tar Lazio, Roma, Sez. I ter, sentenza 7 marzo 2016, n. 2902

di Redazione di ApertaContrada - 22 Marzo 2016
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Il TAR Lazio, chiamato a decidere sulla legittimità del rifiuto opposto dalla Regione Lazio alla richiesta da parte di un impianto inserito nell’Ambito territoriale ottimale (Ato) di Latina di autorizzazione al trattamento fuori regione degli scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti solidi urbani, ha accertato l’inadempimento da parte dell’Ente degli obblighi previsti dalla normativa europea volti a conseguire l’obiettivo dell’autosufficienza su scala regionale dello smaltimento dei rifiuti (obblighi ribaditi tra l’altro anche da varie pronunce della Corte di Giustizia europea).
Secondo i magistrati spetta alle Regioni provvedere all’individuazione di una «rete integrata e adeguata» di impianti del ciclo dei rifiuti, comprese le discariche destinate allo smaltimento dei rifiuti speciali originati dal trattamento dei rifiuti solidi urbani (Rsu), necessari a conseguire tale obiettivo. I giudici hanno fissato, pertanto, un termine di 180 giorni dal deposito della decisione per l’adeguamento della rete di impianti da parte della Regione Lazio.

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