Corte di Cassazione, Sezione Penale, sentenza 3 febbraio 2016, n. 8652

La S.C. ha confermato la condanna in concorso per gestione illecita di rifiuti in capo al titolare dell’azienda i cui dipendenti erano stati sorpresi a gettare olii esausti in mare.
La condanna deriverebbe dall’omessa vigilanza sui dipendenti di cui si sarebbe reso responsabile il titolare della ditta. Invero, la Corte ha chiarito che secondo l’art. 256, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/2006 – articolo che disciplina il reato di gestione illecita di rifiuti – il reato si configurerebbe nei confronti di chiunque abbandoni rifiuti nell’esercizio di un’attività economica, indipendentemente dal suo ruolo o qualifica formale né dal tipo di attività svolta. Nondimeno, la fattispecie si configura, nella sua forma omissiva, anche in capo al titolare dell’azienda per la quale è stata svolta l’attività illecita, a causa dell’omesso controllo e della violazione dell’obbligo di attivarsi per evitare la situazione di danno creata dai propri dipendenti.

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20160304/snpen@s30@a2016@n08652@tS.clean.pdf