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Il seminario di Apertacontrada sullo schema di ddl per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza

di - 17 Marzo 2016
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Nel dibattito che ha seguito l’intervento del Pres. Rordorf sono stati approfonditi diversi aspetti del disegno  di riforma. Sono emerse delle considerazioni riconducibili a tre tipologie: valutazioni generali sullo schema; osservazioni su alcune disposizioni o istituti; riflessioni sui rapporti tra lo schema normativo ed altre discipline.

1) Considerazioni generali.
La riforma è stata lungamente attesa anche se non siamo formalmente in ritardo.
La riforma italiana è stata anzitutto collocata nel quadro internazionale ed europeo. Il nostro paese è strutturalmente in ritardo ma in anticipo rispetto all’adozione di normativa europea sul tema.
Il richiamo ad una buona legge fallimentare è venuto dal FMI, nonché dalla Commissione Europa in sede di analisi sulla stabilità del nostro paese. A livello europeo in particolare, nel 2015 è stato rivisto il regolamento sull’insolvenza transfrontaliera, che si occupa anche dei gruppi di imprese – il che evidenza ancor di più come a livello nazionale manchi una disciplina ad hoc. In aggiunta, una raccomandazione europea del 2014 suggerisce agli Stati l’adozione di sistemi di composizione precoce ed assistita. Essa  sembra destinata a tradursi in una direttiva: è stato istituito un gruppo di lavoro, e la disciplina verosimilmente ricalcherà la raccomandazione, la quale ha sinora avuto uno scarso recepimento negli ordinamenti statali. Se si riuscirà a varare una riforma già in linea con questi indirizzi, il nostro paese forse non sarà all’avanguardia, ma quantomeno non sarà in ritardo rispetto ai partner europei. In aggiunta l’Italia sconta una situazione di ritardo rispetto ad altri ordinamenti: basti pensare a come, sebbene il nostro paese abbia partecipato alla redazione del Model law, attualmente, quando si dichiara il fallimento di un impresa, si ignora quanto sia accaduto alla medesima impresa in altri ordinamenti.

Il disegno risponde alle esigenze dell’attuale scenario economico.
Lo schema di riforma è stato apprezzato, anche da un punto di vista strettamente economico, in quanto ispirato all’idea di  “riallocare le risorse per tempo”. Il concetto, spesso ribadito nel testo, richiama la discussione negli anni settanta sulla cd. Stagnazione (alto tasso di inflazione e rallentamento dell’economia italiana), sul ritardo del sistema produttivo italiano nel ricollocare le risorse. Per più ragioni, molte delle quali permangono (ad esempio il tessuto produttivo è costituito da piccole imprese familiari) ancora oggi si pone il problema che in caso di shock il sistema produttivo italiano non sia in grado di adattarsi.

La disciplina è sia nel segno dell’innovazione che della tradizione.
In merito all’impianto di base, si è osservato che la riforma sembra mostrare due facce: una nel segno dell’innovazione (si pensi alla procedura di allerta, alle misure di prevenzione, agli interventi, al ruolo di Equitalia che dovrà comunicare agli organismi le irregolarità); la seconda nel segno di conclusioni istituzionali di tipo tradizionale (fallimento). A fronte del dubbio sul se sia possibile un recupero sostenuto dell’impresa in difficoltà o se tale obiettivo sia destinato a restare irrealizzato, è emerso che la contrapposizione tra una linea di pensiero conservatrice dell’impresa in crisi e una linea liquidatoria non abbia più senso, e il dilemma andrebbe risolto in via pragmatica. In questo senso parrebbe muoversi il ddl, anche perché comunque non può mancare anche una disciplina cd. fallimentare, anche se comunque essa nel nuovo schema non è destinata a  prendere il sopravvento. Ad esempio, la segnalazione al debitore, a rigore di logica, non sarebbe necessaria, in quanto egli conosce perfettamente i suoi problemi, ma ha un valore di messa in mora, in quanto ci si deve attivare, ed anche la normativa sulla liquidazione vera e propria non dovrà costituire un ritorno al passato.

Si tratta di una disciplina che mira a responsabilizzare l’imprenditore.
Andranno bene esaminate le modalità di intervento: è possibile infatti prevedere degli obblighi (come nel sistema tedesco) o misure premiali (anche se tale opzione non appare chiaramente espressa), ma certamente è opportuno responsabilizzare l’impresa, anche se solo con funzione “segnaletica”, per accertare eventuale responsabilità di chi non ricorra agli strumenti predisposti dall’ordinamento. Lo schema prevede che l’allerta debba essere richiesta dall’imprenditore, al ricorrere di alcuni segnali (in quanto l’agenzia delle entrate, gli organi di controllo e amministrativi hanno l’obbligo di attivarsi), in quanto in assenza di un intervento, potrà incorrere in sanzioni.

Il disegno richiede l’approntamento di organismi amministrativi competenti, non a carico del soggetto pubblico.
La riforma pone una questione di qualità e costo dei servizi di allerta e composizione: è possibile che questi servizi siano convenienti rispetto a quelli omologhi già offerti dagli operatori sul mercato.
Dal dibattito è emerso che questa sezione avrà due compiti: valutare l’altezza delle probabilità che la situazioni attuale sfoci in insolvenza, e si tratta di un terreno molto scivoloso, in quanto la valutazione dovrà essere effettuata impresa per impresa, tenendo conto del settore; il secondo compito consisterà nel disegnare la soluzione più giovevole alla specifica impresa, ponendo l’elemento della qualità del contributo, letto sul costo dell’operazione.
Il costo dovrà gravare sull’impresa e sui creditori, non sullo Stato (perché ci sarebbe un problema di aiuti di Stato). Ovviamente il problema dei costi si pone solo quando l’allerta sia scattata o comunque quando l’imprenditore voglia attivarsi e scegliere di rivolgersi a questi strumenti, pensati per le piccole e medie imprese.
Sarà indispensabile avere professionisti che si affianchino o precedano il giudice nello svolgimento di queste attività, così  come anche la specializzazione dei giudici sarà cruciale. Sul primo punto il testo della riforma appare variato in sede di Consiglio di Ministri, e preoccupa che sia caduto il riferimento, contenuto all’art. 4 a), ai requisiti di “competenza, indipendenza, conflitti di interesse, riservatezza” dei componenti degli organismi, anche se verosimilmente il taglio va inteso nel segno che la precisazione fosse scontata.
Già oggi in caso di sovraindabitamento la legislazione prevede organismi di composizione della crisi (quando i soggetti interessati sono il debitore civile, consumatore, imprenditore sottosoglia), ad operare sono intervenuti gli ordini degli avvocati, e si prevede che possa assumere il ruolo di gestore solo chi ha esperienza consolidata.
In questo senso appare importante che le procedure di allerta siano portate davanti a organismi amministrativi: non per ragioni di timore del fallimento, ma perché sono necessarie informazioni e valutazioni di informazioni, servono strutture burocratiche in grado di valutare informazioni da riportare al giudice. È però al tempo stesso importante che siano date informazioni tempestive a chi deve decidere della sorte della procedura.

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