TAR Campania, Napoli, Sez. V, sentenza 20 gennaio 2016, n. 603

Il TAR Campania, non aderendo all’orientamento per cui l’art. 192 del Codice dell’Ambiente prevarrebbe sul Testo unico degli enti locali, in quanto norma di settore, ha affermato che, ove sussista una situazione di reale e imminente pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica non fronteggiabile con gli ordinari strumenti previsti dall’ordinamento e, in particolare, con le ordinanze di rimozione previste dall’art. 192 del Codice dell’Ambiente, ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 50, co. 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, che costituisce una norma di chiusura del sistema di carattere generale, sia pure extra ordinem. Inoltre, secondo il TAR Campania, la funzione dei due atti sarebbe diversa: il primo, sanzionatorio, con accertamento in contraddittorio della responsabilità a titolo di dolo o colpa, il secondo, meramente ripristinatorio, in via d’urgenza.

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