Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza 18 dicembre 2015, n. 49985

Secondo la suprema Corte i fanghi derivanti da lavaggio di inerti di cava avrebbero la natura di rifiuti una volta che, usciti dal ciclo produttivo originario, siano sottoposti a nuovi processi lavorativi (nel caso di specie, aggiunta di reagenti chimici per una più rapida chiarificazione delle acque di lavaggio). Una volta confermata tale natura, l’imputato è stato condannato ex art. 256 D.Lgs. 152/2006 per deposito incontrollato di rifiuti.