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Energie rinnovabiliConsiglio di Stato, sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5001

di Redazione di ApertaContrada - 26 Gennaio 2016
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Il Supremo Collegio ha chiarito che, sebbene nulla impedisca alla Soprintendenza per i beni architettonici di considerare con cautela, ai fini della tutela del paesaggio, la presenza di più parchi eolici nella stessa area, non è altrettanto legittimo che la stessa si arresti a una valutazione ‘tipica’ (“la realizzazione di due parchi eolici nella stessa area d’intervento determinerebbe, in ogni caso, un effetto selva non compatibile con il contesto paesaggistico tutelato”) e non scenda a considerare le caratteristiche della specifica vicenda, particolarmente quando un organo qualificato (il C.T.R.A.) dichiari di considerare superati, a seguito della modifica di progetto, proprio quei precedenti giudizi negativi della Commissione regionale su cui la Soprintendenza ha affermato di concordare.

Una valutazione che prescinda dalla congrua analisi del caso concreto – prosegue il Collegio – può rappresentare una non consentita “irragionevole limitazione” alla installazione di un impianto di produzione di energie alternative (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 9 settembre 2014, n. 4566) e non sembra neppure conforme alla Linee guida, per le quali l’eventuale preesistenza di altri impianti eolici nello stesso territorio non è di per sé ostativa all’installazione di un nuovo analogo impianto, benché di essa occorra tener conto (d.m. 10 settembre 2010, all. 5, n. 3.2, lett. k).

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