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Energie rinnovabiliConsiglio di Stato, sez. IV, 21 dicembre 2015, n. 5173

di Redazione di ApertaContrada - 26 Gennaio 2016
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Secondo il supremo Collegio, una volta inquadrato il provvedimento che annulla la qualifica IAFR (con il contestuale venir meno del diritto agli incentivi) nell’ambito del potere decadenziale di cui all’articolo 10 del richiamato d.m. 21-12-2007 – che connota lo stesso in termini di automaticità – risulta evidente che non siano applicabili al caso di specie i presupposti di operatività di cui all’articolo 21 nonies della legge n. 241/1990.

La determinazione amministrativa, invero, assume connotazione di atto vincolato e non discrezionale, onde l’amministrazione non è tenuta a considerare gli elementi indicati dalla richiamata norma.

Allo stesso modo, trattandosi di effetto discendente in via automatica e diretta dalla previsione decadenziale di legge, non risulta pertinente il richiamo ai principi di necessarietà e proporzionalità, che – a dire del ricorrente – avrebbero potuto condurre alla semplice adozione di prescrizioni, ovvero a spostare la data di entrata in esercizio dell’impianto al momento della completa conformità dello stesso alla potenza autorizzata.

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=GQVR5KVNW56V5SG5RHGXVNYX6Y&q=fonti%20or%20rinnovabili


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