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La partecipazione ambientale e l’istituzione di Parchi naturali (TAR MILANO sezione II n. 388 del 4.2.2015)

di - 8 Gennaio 2016
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Per quanto concerne l’eccezione posta dalla ricorrente in relazione all’art. 42 della Costituzione, essa non è stata accolta dai giudici del Tar, non essendo presente un caso di espropriazione, ma, indipendentemente dall’utilizzo che la proprietaria avrebbe voluto per l’area – la costruzione di un termovalorizzatore – è innegabile che il vincolo naturalistico posto porta delle limitazioni sullo sfruttamento futuro per territorio.
Lo scopo della partecipazione ambientale assolve proprio ad una duplice funzione: da un lato rendere l’amministrazione in grado di ottenere un maggior consenso dal pubblico, attraverso forme di collaborazione nella fase procedimentale; dall’altro la partecipazione è finalizzata anche alla tutela delle situazioni giuridiche dei privati, i quali, attraverso un’adeguata conoscenza e attraverso la possibilità di intervenire nella fase di formazione, possono in tal modo prevenire il ricorso al giudice in una fase successiva.
Inoltre il diritto ad essere “sentiti”, prima che un provvedimento venga adottato, è ormai un principio generale dell’ordinamento comunitario[19].
In conclusione, la sentenza del TAR di Milano si limita ad applicare pedissequamente la legge regionale della Lombardia e dall’art. 3 sexies del d. lgs 152 del 2006, ma, con questo, pone in luce dei contrasti: il primo rispetto alla vastità della decisione presa con discrezionalità tecnica[20] dall’amministrazione preposta; il secondo rispetto alla discrepanza tra la facilità di accesso alle informazioni ambientali e, nello stesso momento, il non obbligo di comunicazione di un atto amministrativo il quale, accertando la natura conformativa di un territorio, viene ad essere considerato come uno strumento di pianificazione.
La Convenzione di Aarhus e le direttive comunitarie in materia ambientale, pongono a carico degli Stati precisi obblighi di informativa e di tempestività al fine di garantire la partecipazione dei procedimenti in questione, sia nell’ipotesi di provvedimenti specifici che in caso di adozione di piani e programmi. Partecipazione che deve effettivamente essere possibile e deve permettere al singolo cittadino di poter, con le dovute argomentazioni, influenzare l’Autorità competente. Il fine è sempre da ricercarsi in una maggiore forma di tutela, consapevolezza e responsabilità ambientale, principio cardine alla base dello sviluppo sostenibile, a favore delle generazioni future.
In tale ottica il TAR avrebbe potuto orientare il proprio giudizio non limitandosi alla semplice applicazione letterale della legge regionale della Lombardia del 1983, ma tenendo conto dei principi di partecipazione espressi nella legge n. 241 e della Convenzione di Aarhus.
La pubblicazione sul sito web dell’Ente, nonostante l’era altamente tecnologia all’interno della quale ci troviamo, potrebbe non assolvere alla richiesta celerità ed efficacia, nello stesso modo in cui avrebbe potuto una notifica diretta al soggetto proprietario del territorio, sul quale ha inciso l’atto, tenendo anche in considerazione che un’analisi comparata di alcune legislazioni regionali prevedono una notifica diretta all’interessato.

BIBLIOGRAFIA:
CARBONARA, Il principio di partecipazione nel procedimento ambientale, in Giustizia amministrativa – Rivista di diritto pubblico, del 16.10.2012
CARAFA, La valutazione di incidenza ambientale, p. 585 e ss, e M. D’ORSOGNA – L. DE GREGORIIS, La valutazione ambientale strategica, p. 561 e ss, entrambi in P. DELL’ANNO – E. PICOZZA, Trattato di diritto dell’ambiente, CEDAM, volume secondo.
CERUTI, L’accesso alle informazioni ambientali in tre recenti pronunce dei Giudici europei in materia di prodotti fitosanitari, quote di emissione di gas serra e valutazione di incidenza ambientale, in Riv. Giur. Amb., 2011, p. 495 e ss.
DELL’ANNO – E. PICOZZA, Trattato di diritto dell’ambiente, CEDAM, 2012.
FONDERICO, Il diritto di accesso all’informazione ambientale, in Giornale dir. Amm., 2006, p. 675.
GELATI, A. NAPOLITANO, A. VALDISTURLO (1988), La ‘Gonfolite Lombarda’: stratigrafia e significato nell’evoluzione del margine sudalpino, Riv. Ital. Paleontol. Strat., 94(2): 285-332
PENNASILICO (a cura di) Manuale di diritto civile dell’ambiente, 2014, p. 66 ss.
ROSSI, a cura di, Diritto dell’ambiente, Giappichelli editore, 2015, Torino.
RUINA, La disciplina comunitaria dei diritti di partecipazione ai procedimenti ambientali, in Quaderni della rivista giuridica dell’ambiente, n. 22 , Giuffrè Editore, 2008
SANDS, Principles of international Environmental Law, III ed. Oxford, Oxford University Press, 2009.
SALVADORI, Il diritto di accesso all’informazione ambientale nella Convenzione di AArhus e nel diritto dell’Unione Europea, in M. PENNASILICO (a cura di), Scritti in onore di Lelio Barbiera, Napoli, 2012, p. 1279 ss.
A.M. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, XIV ed., Napoli 1984, I, 571 ss
SCIANCALEPORE, I limiti al diritto di accesso all’informazione ambientale tra interpretazione della Corte di giustizia ed ordinamento interno, nota a Corte di giustizia, 14 febbraio 2012, C-204/09, FlachglasTorgauGmbH c. BundesrepublikDeutscheland, in Dir. Giur.agr. alim. e ambiente, 2012, p. 682.
VILLATA, L’atto amministrativo, in Diritto amministrativo (a cura di MAZZAROLLI, PERICU, ROMANO, ROVERSI-MONACO, SCOCA), V ed., Bologna 2005, I, 770 ss.

Note

19.  “[……] Il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa concludersi con un atto per questa lesiva costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario e deve essere garantito anche in assenza di norme specifiche”[…] Corte di giustizia CE 12/2/1993 cause riunite C- 48/90 e C- 66/90: E’ possibile citare anche: Corte di giustizia CE. Causa 14/74 Transocean marine Paint Association,1974; Corte di giustizia CE, Causa 269/90 TechnischeUniversitatMunchen – Hauptzollamt, 1991

20.  Il potere discrezionale della pubblica amministrazione, secondo la dicitura di Giannini, si sostanzia in “una ponderazione di più interessi secondari in ordine ad un interesse primario”. Si può quindi intendere che la discrezionalità amministrativa è il potere che la pubblica amministrazione, nel rispetto dei limiti indicati dalla legge, può esercitare nel compiere le scelte più idonee al fine di realizzare l’interesse pubblico di cui l’amministrazione è portatrice. Per approfondimenti sul concetto di discrezionalità amministrativa si segnala A.M. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, XIV ed., Napoli 1984, I, 571 ss; R. VILLATA, L’atto amministrativo, in Diritto amministrativo (a cura di MAZZAROLLI, PERICU, ROMANO, ROVERSI-MONACO, SCOCA), V ed., Bologna 2005, I, 770 ss.

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