Corte di Giustizia, sentenza 26 novembre 2015, C‑487/14

La Corte di Giustizia ha chiarito che la spedizione di rifiuti, nel paese di transito attraverso un valico di frontiera diverso da quello indicato nel documento di notifica ed autorizzato dalle autorità competenti, deve essere considerata come una modifica essenziale intervenuta sulle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata. Di conseguenza, secondo la Corte, il fatto di non aver informato di tale modifica le autorità competenti comporta che la spedizione di rifiuti è illegale, in quanto effettuata “in un modo che non è materialmente specificato nella notifica”, ai sensi dell’ar. 2, punto 35, lett. d), del regolamento n. 1013/2006.

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