Le conclusioni dell’Avvocato Generale, sollecitate da diversi rinvii pregiudiziali di giudici nazionali, tra cui quello italiano, riguardano il sistema di scambio di diritti di emissione ai sensi della direttiva 2003/87. La direttiva, in particolare, sulla base di una valutazione complessiva delle emissioni storiche e del fabbisogno riconosciuto degli impianti, limita mediante un fattore di correzione il quantitativo di quote di emissioni da assegnare a titolo gratuito.
L’Avvocato Generale tedesco affronta la seguente questione: se la Commissione, nel calcolare il fattore di correzione, abbia correttamente considerato determinate attività, tra cui l’impiego come carburante dei cosiddetti gas di scarico, dell’utilizzo del calore ricavato dalla cogenerazione e di altre attività industriali.
Inoltre, si concentra sulla questione se le imprese possono avere pieno accesso a tutti i dati che la Commissione ha utilizzato nell’eseguire il calcolo per verificare se sussistano ulteriori motivi per contestarlo.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=171406&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=841497