TAR Valle d’Aosta, Sez. Unica, sentenza 21 ottobre 2015, n. 88

Il TAR della Valle d’Aosta ha imposto alla Regione di concludere il procedimento di affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani della Valle d’Aosta (con relativa costruzione del connesso impianto per lo smaltimento a caldo), che si era conclusa nel 2012. La procedura, a seguito dell’aggiudicazione, era stata revocata per l’entrata in vigore della legge regionale n. 33 del 2012, con la quale la Regione stessa aveva posto un divieto generalizzato all’installazione sul territorio di impianti di gestione “a caldo” dei rifiuti (quali quelli di “di pirolisi e gassificazione”). Tale legge era stata tuttavia dichiarata incostituzionale con sentenza 2 dicembre 2013, n. 285. Ciononostante, la Regione aveva mantenuto la revoca sull’aggiudicazione della procedura oggetto di contenzioso, pratica ritenuta dal TAR illegittima perché riproduttiva della norma dichiarata incostituzionale, nonché lesiva del principio di autosufficienza nella gestione dei rifiuti.

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