Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 13 ottobre 2015, n. 4712

Il Supremo Collegio ha chiarito che il superamento del termine massimo di 180 giorni, previsto dall’art.12, d.lg. 29 dicembre 2003, n. 387 per la conclusione del procedimento autorizzatorio degli impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non priva l’Amministrazione, in assenza di una espressa affermazione in esso contenuta, del potere di provvedere né produce un automatico effetto abilitativo in favore del privato, mancando al riguardo una espressa previsione di formazione di silenzio-assenso; dunque, il superamento del termine non impedisce al procedimento di proseguire ed all’Amministrazione di svolgere gli adempimenti istruttori richiesti per legge, non autorizzando la norma, una volta decorso il suddetto termine, una conclusione favorevole del procedimento né con un provvedimento abilitativo silenziosamente formatosi, né con un’autorizzazione espressa adottata allo stato degli atti.

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