Comitato dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, Deliberazione 15 ottobre 2015, n. 3

Poco dopo la sua emanazione, è stata modificata la deliberazione 16 settembre 2015, n. 2, recante criteri per l’applicazione dell’art. 8, co. 2, d.m. 3 giugno 2014, n. 120, relativo alla possibilità per le imprese di autotrasporto di rifiuti speciali di trasportare altre tipologie di rifiuti, chiarendo che le imprese munite di veicoli immatricolati ad uso proprio o presi in locazione per uso proprio possono iscriversi nella categoria 5 dell’Albo per trasportare anche i rifiuti speciali non pericolosi dei quali la stessa impresa risulti essere produttore iniziale o nuovo produttore.

http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/DelibereComitatoNazionale/065-Del03_15.10.2015.pdf