T.A.R. Valle d’Aosta, Sez. Unica, sentenza 8 agosto 2015, n. 64

Il TAR Valle d’Aosta ha ritenuto sussistente il reato di realizzazione di discarica abusiva in un caso di “illecita gestione di rifiuti da demolizione” in un area, posta in essere mediante operazioni di raccolta, trasporto e “sversamento” e con parziale “tombamento” degli stessi rifiuti – senza alcuna autorizzazione – e con una condotta “ripetuta, pur se non abituale e protratta per lungo tempo”. E’ stato pertanto rigettato il ricorso avverso l’ordinanza Regionale per la messa in sicurezza del sito in base agli artt. 242 ss. del Codice dell’Ambiente, che disciplinano la bonifica dei siti contaminati. Non è stata viceversa tenuta in considerazione la tesi della società ricorrente, che aveva sostenuto trattarsi di “abbandono” di rifiuti, dimodoché avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, con emanazione di una ordinanza di rimozione degli stessi. Secondo il TAR, l’abbandono di rifiuti avrebbe un carattere episodico e occasionale, contrariamente a quanto avvenuto nel caso di specie.

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