Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 24 settembre 2015, n. 4487
Interpellato a pronunciarsi sulla legittimità di una delibera mediante la quale l’AEEGSI aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di una società che non ha ottemperato all’ordine del GSE di provvedere all’acquisto di certificati verdi, il Consiglio di Stato ha anzitutto chiarito come “l’applicazione di sanzioni rientri nell’ambito dell’ordinaria amministrazione”, cui pertanto possono provvedere anche gli organi scaduti in prorogatio.
Inoltre, ha specificato che il termine novanta giorni previsto dal comma 2 dell’art. 14 della legge n.689 del 1981 «inizia a decorrere solo dal momento in cui è compiuta – o si sarebbe dovuta ragionevolmente compiere, anche in relazione alla complessità della fattispecie – l’attività amministrativa intesa a verificare la esistenza dell’infrazione, comprensiva delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi dell’infrazione stessa».
Quanto al merito della vicenda, il Consiglio di Stato ha chiarito che la sanzione irrogata ha anzitutto una finalità ripristinatoria, nella parte in cui viene determinata prendendo quale indice di riferimento il valore dei certificati verdi non acquistati e che presenta una valenza afflittiva soltanto in quella minima parte che supera il valore dei certificati.
Poste tali premesse, ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento impugnato, nella sola parte (minima) in cui applica una sanzione “penale” per la sua valenza afflittiva.