Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sentenza 14 settembre 2015, n. 3872/67/15

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha disapplicato il regolamento di un Comune che assoggettava al tributo tutte le aree destinate ad attività produttive, escludendo solo le zone in cui erano installati i macchinari produttivi. I Giudici hanno statuito che una simile regolamentazione contrasterebbe con lo spirito della norma che esclude dalla Tari le zone produttive di rifiuti speciali non solo in via continuativa ma anche in misura prevalente. In questo senso, la Commissione ha affermato il principio secondo cui la produzione di rifiuti speciali derivanti dall’esercizio di attività produttive prevale su quella di rifiuti urbani, ovvero causati dall’attività umana; il Comune ha per legge il solo potere di estendere il campo d’azione dell’esenzione, non quello di restringerlo.