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Energia elettricaT.A.R. Lombardia Milano, Sez. 2, 16 luglio 2015, n. 01660

di Osservatorio Energia - 2 Ottobre 2015
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Il Tar Lombardia, respingendo un ricorso proposto dalla Youtrade s.p.a., società che svolge attività di vendita all’ingrosso dell’energia elettrica, ha giudicato “norma di buon senso” quella contenuta nella delibera 525/2014/R/eel, con cui l’AEEGSI ha esteso a tutti gli utenti del servizio di dispacciamento l’obbligo di definire i programmi di immissione e prelievo in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza.

Tale norma mira a scongiurare il fenomeno degli sbilanciamenti volontari, dannosi alla sicurezza del sistema, imponendo agli operatori di formulare, mediante la profusione di uno sforzo diligente, programmi di immissione e consumo attendibili e, dunque, più facilmente rispettabili.

Pertanto, il riferimento al concetto di diligenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non introduce un obbligo dai contorni indefiniti, che espone gli operatori al rischio di subire arbitrarie sanzioni da parte dell’Autorità, ma consente di porre in connessione l’azione che viola un precetto e l’autore dell’infrazione, ai fini dell’imputazione soggettiva di eventuali responsabilità.

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