TAR Toscana, sez. II, sentenza 29 giugno 2015, n. 954

Con riferimento a un impianto di incenerimento con recupero calore, il TAR Toscana ha chiarito che ai sensi dell’art. 35 del D.L, 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. Sblocca Italia, conv. con mod. dalla L. 11 novembre 2014, n. 164), se un impianto è stato autorizzato all’esercizio in relazione a un determinato carico termico, tale autorizzazione consente di per sé l’operatività dell’impianto a saturazione del carico in questione, indipendentemente dalla quantità di rifiuti trattati giornalmente.

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