AEEGSI, delibera 22 giugno 2015, 296/2015/R/com

Con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza e concorrenza nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, l’Autorità ha adottato un provvedimento che disciplina, in attuazione delle direttive europee del c.d. “terzo pacchetto energia”, gli obblighi di separazione funzionale (unbundling) che gravano sulle imprese operanti nei due settori.

Nello specifico, in base a queste nuove regole, il distributore ed il venditore integrati in uno stesso gruppo societario – elettrico o gas – non potranno più utilizzare lo stesso marchio, dovranno separare le politiche di comunicazione ed utilizzare canali e spazi commerciali ben distinti. Le stesse regole valgono anche per il venditore integrato che nel settore dell’elettricità opera sia nel mercato libero che in regime di maggior tutela.

Vengono altresì introdotte nuove misure in materia di trasferimento di informazioni sensibili, come quelle sulla morosità o i consumi, volte ad assicurarne la riservatezza e la messa a disposizione non discriminatoria. Queste misure rafforzano il divieto di comunicare tali dati tra imprese del medesimo gruppo societario (tra il distributore e l’impresa di vendita e tra chi vende energia elettrica in tutela e nel mercato libero), se non tramite procedure stabilite ai sensi di legge o della regolazione dell’Autorità.

In particolare, l’Autorità prevede per tutti i distributori, indipendentemente dalla loro dimensione, che la messa a disposizione delle informazioni commercialmente sensibili sia assolta facendo ricorso agli strumenti per la disintermediazione previsti dalla regolazione, tra cui in primo luogo il Sistema Informativo Integrato (SII).

Infine, gli obblighi di separazione funzionale introdotti dall’Autorità riguardano anche aspetti di natura gestionale delle imprese. In tal senso, l’impresa che gestisce sistemi di distribuzione di energia elettrica o del gas con più di 100 mila clienti vede potenziati gli obblighi di separazione amministrativa delle diverse attività del gruppo, con previsione dell’obbligo di nomina del gestore indipendente e di un responsabile della conformità, nonché dell’obbligo di predisposizione ed invio all’Autorità del programma di adempimenti, con relativa revisione annuale.

http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/15/296-15.pdf

http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/15/296-15all.pdf