Tar Lombardia, Milano, sez. II, sentenza 7 maggio 2015, n. 1124

Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso presentato nel 2014 dai consorzi Gas Tera e Gas Tera P.M.I. (rispettivamente, un consorzio di clienti finali industriali e un consorzio di piccole e medie imprese). I ricorrenti avevano impugnato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2014 recante “Modalità di allocazione della capacità di stoccaggio di modulazione per il periodo 1° aprile 2014 – 31 marzo 2015” e le delibere dell’Autorità nn. 85/2014/R/GAS del 27 febbraio 2014 e 144/2014/R/GAS del 27 marzo 2014, lamentando che il complessivo effetto risultante dalle novità normative e regolatorie occorse nella disciplina dello stoccaggio del gas sarebbe stato il depauperamento del valore commerciale dell’investimento compiuto dai Consorzi ricorrenti attraverso il finanziamento della realizzazione di nuove capacità di stoccaggio ai sensi del decreto legislativo n. 130 del 2010.

Il TAR ha affermato che i beneficiari del conguaglio previsto dalla delibera 144/2015 dell’Autorità devono essere coloro che hanno investito negli stoccaggi gas in forza del D.Lgs 130/10 e non gli acquirenti della relativa capacità.

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