TAR Lazio, Roma, sez. III Ter, sentenza 27 maggio 2015, n. 7545

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della Energy Trading International ed ha confermato la validità del provvedimento con cui all’inizio del 2013 il ministero dello Sviluppo economico aveva revocato l’autorizzazione alla vendita di gas della società per il venir meno dei requisiti di legge.

La ragione della revoca, ricorda il Tar nella sentenza, sta nel fatto che Energy T.I. “nel corso del 2011 aveva fatto ricorso allo stoccaggio strategico, attingendo enormi quantità di gas immagazzinato nei giacimenti strategici di Stogit in assenza, peraltro di alcuna autorizzazione al riguardo, al fine di far fronte alla necessità di assicurare la normale fornitura ai propri clienti finali”. Ciò, secondo il Mise, in violazione dell’art. 18 comma 6 del Dlgs 164/00, che vincola l’autorizzazione alla vendita all’obbligo di disporre di capacità di trasporto, modulazione e stoccaggio adeguate alle forniture richieste.

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