Imposta come home page     Aggiungi ai preferiti

 

La banca che ci manca. Le banche centrali, l’Europa, l’instabilità del capitalismo – Discussione sul libro di Pierluigi Ciocca (I parte)

di e - 11 Giugno 2015
      Stampa Stampa      

Significativo, ripeto, perché noi giuristi siamo abituati a considerare, tra gli economisti classici, soprattutto Adam Smith, che – in effetti – è colui che ha costruito i ponti più saldi tra il pensiero giuridico ed il pensiero economico.
Le questioni affrontate nel libro, poi, dovrebbero (dico “dovrebbero” perché, purtroppo, in questi anni, la mia disciplina ha sovente mostrato di tendere a ridursi all’esegesi della giurisprudenza costituzionale) interessare molto i costituzionalisti. Quando essi pensano alla sovranità, infatti, non possono farlo senza riandare ai Six livres de la République di Jean Bodin, ma se lo fanno non possono non ricordare che per Bodin fra i tratti caratteristici della sovranità era il potere di battere moneta. La rinuncia a questo potere, pertanto, ci mette in sospetto, perché d’improvviso svanisce quella che era stata una caratteristica tipica della sovranità dal Cinquecento ai nostri giorni ed è fatale pensare che se si tocca questo snodo senza adeguati aggiustamenti istituzionali di sistema, probabilmente, le cose sono destinate a non funzionare del tutto bene.
Questo dubbio, che alcuni di noi nutrivano già – ormai – più di vent’anni fa, credo si sia confermato: di aggiustamenti istituzionali ce ne sono stati, indubbiamente, ma ben altri se ne sarebbero dovuti concepire per far fronte ad una trasformazione di questa portata.
In particolare, per quanto mi riguarda, la cosa che colpisce di più è questa (la metto in forma di domanda): “come possono convivere moneta unica e debiti plurimi?”. Ecco, questo è un nodo a sciogliere il quale, francamente, non basta tutto il (come dire) faticoso affannarsi delle istituzioni eurounitarie (uso questo termine che ai colleghi internazionalisti non piace molto, ma ormai tra i costituzionalisti prevale): se abbiamo un quadro di riferimento generale nel quale il cuore stesso della sovranità è stato colpito, occorrono passi all’altezza della sfida che è stata lanciata. Ritengo, infatti, che se si tocca la sovranità, ma non si incide in modo significativo sulla forma di governo, i problemi siano inevitabili. Né basta imporre torsioni anche radicali ad istituti che non erano stati concepiti per gli scopi cui oggi li si destina.
Quel che manca nell’architettura istituzionale europea è certamente una banca centrale che sia prestatore di ultima istanza. Come mostra mirabilmente questo volume (che anzi chiamerei volumetto, e non per sminuirne l’importanza, bensì per indicare che in poche pagine si possono concentrare tante cose interessanti), però, dire che occorre un prestatore di ultima istanza non basta, perché si tratta di capire quale dei vari modelli (quale, soprattutto, dei due antitetici che Ciocca disegna) riteniamo preferibile.
A questo proposito, il punto di fondo, quello che nel quale vengono in discussione proprio le categorie giuridiche, sta nella problematica della discrezionalità del banchiere centrale.
Qui ci sono due pagine (tra p. 35 e p. 36) che risultano illuminanti. Le regole d’azione del banchiere centrale, intese come criteri fissi, come parametri stabiliti sulla base delle esperienze passate di intervento operativo ovvero di indirizzo, le regole fisse, rigide, “non possono esistere [l’affermazione, come si vede, è molto impegnativa], quantomeno non in una economia di mercato alla maniera di Wall Street, nel capitalismo moderno intriso di finanza”. Questo vuol dire che per Pierluigi Ciocca un sistema fondato su un banchiere centrale funziona soltanto se si segue l’indicazione della parte lungimirante dello stesso mondo degli affari, cioè di quella che ha riconosciuto alle banche centrali (questo si scrive a p. 40) “margini di autonomia e discrezionalità volte all’adempimento di quei compiti”.
Discrezionalità, dunque. Se è così, veniamo ad un problema che interessa direttamente noi giuristi, che ci troviamo nell’imbarazzo di concepire una qualche forma di controllo giurisdizionale della delicatissima discrezionalità del banchiere centrale. In effetti, caso vuole che proprio oggi, a lezione, debba parlare ai miei studenti di Bracton e della differenza tra gubernaculum e iurisdictio: dove ci muoviamo, in questo caso? Sul terreno del gubernaculum o su quello (anche) della iurisdictio? Più chiaramente: potrebbe il giudice, davanti alla discrezionalità del banchiere centrale, esercitare i suoi poteri di controllo?
Pensiamo all’esperienza italiana dopo il divorzio Banca Centrale-Tesoro e pensiamo all’episodio che tu ricordavi (non so se la memoria mi fa difetto), quando Carli, nelle Considerazioni finali del Governatore del 1973, disse che non conformarsi alle indicazioni del Tesoro sarebbe stato addirittura un atto sedizioso: questo, francamente, nessuno se lo potrebbe più nemmeno immaginare [Ciocca: “lui disse esercito una facoltà, non mi conformo alle indicazioni del Tesoro, rivendico l’autonomia”].
Il punto, però, è con quali paradigmi controllare tale discrezionalità. Si tratta – evidentemente – di discrezionalità tecnica e il giudice amministrativo (parlo sotto il controllo di Alessandro Pajno), quando ha avuto a che fare con la discrezionalità tecnica, spesso e volentieri si è comportato da peritus peritorum se non da perito egli stesso, perché i problemi tecnici, tutto sommato, non erano inattingibili e sulla discrezionalità si poteva tranquillamente operare almeno quel controllo esterno che la giurisprudenza amministrativa ha sempre effettuato. Ma, di fronte a questioni così complesse, come potrebbe il giudice amministrativo apprezzare in concreto il corretto esercizio della discrezionalità?
Questione analoga ha riguardato, come sapete bene, anche il giudice costituzionale. Non a caso, con la presidenza Baldassarre si istituì un ufficio destinato proprio alla valutazione degli impatti delle pronunce della Corte costituzionale, e anche se esso non ha poi avuto particolare vitalità rappresentò una vicenda significativa. Sebbene l’ufficio non ci sia più il problema è rimasto, come dimostra la recente sent. n. 10 del 2015 con la quale la Corte ha deciso di far slittare pro futuro la declaratoria di incostituzionalità di alcune previsioni normative in materia di imposte sugli idrocarburi. Quasi a testimoniare una sorta di impotenza del giudice costituzionale, che, di fronte all’impossibilità di valutare, con i suoi strumenti, gli effettivi impatti macroeconomici di una sentenza, alza le braccia e dice: “intanto dichiaro incostituzionale la legge, ma gli effetti si determineranno da domani, per evitare il rischio di una manovra aggiuntiva”. E’ chiaro, comunque, che questa non è una strada che potrebbe essere percorsa nel caso che qui ci interessa.

Pagine: 1 2 3


RICERCA

RICERCA AVANZATA


ApertaContrada.it Via Arenula, 29 – 00186 Roma – Tel: + 39 06 6990561 - Fax: +39 06 699191011 – Direttore Responsabile Filippo Satta - informativa privacy