TAR Piemonte, Sez. I, sentenza 18 febbraio 2015, n. 318
In materia di autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione di una discarica di rifiuti non pericolosi, la pretesa incompatibilità urbanistica della discarica, non costituisce di per sé ostacolo al rilascio dell’ autorizzazione ambientale, in quanto è la stessa autorizzazione ad avere l’effetto di variare automaticamente lo strumento urbanistico, senza necessità di attivare previamente la complessa procedura di variazione dello strumento urbanistico prevista dalla normativa di settore.
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