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Tar Lombardia, Milano, Sez. II, sentenze 2 marzo 2015, nn. 593-594

di Osservatorio Energia - 27 Aprile 2015
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Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 2 marzo 2015, n. 593

Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 2 marzo 2015, n. 594

Il Tar della Lombardia ha respinto tutte le censure mosse da Italgas e F2i contro le delibere dell’Autorità per l’energia sul servizio di default per il servizio di distribuzione gas con particolare riferimento agli obblighi di disalimentazione dei clienti morosi e relativa copertura dei costi. Le delibere impugnate erano le nn. 241/2013, 533/2013, 84/2014 e 246/2014, in particolare nella parte in cui obbligano i distributori a “porre in essere tutte le azioni necessarie per la disalimentazione fisica del punto di riconsegna, oltre all’onere delle iniziative giudiziarie finalizzate a ottenere l’esecuzione forzata della disalimentazione”. A parere delle società, le delibere erano viziate in quanto non prevedevano la remunerazione dell’attività di disalimentazione e la copertura dei relativi costi.

In realtà, secondo il Collegio, la copertura dei costi propri dell’attività di disalimentazione, sostenuti dagli operatori del settore, sono stati disciplinati dalla deliberazione n. 352/2012, che ha previsto il riconoscimento dei:

– i costi di approvvigionamento delle risorse per il servizio di default;

– i costi di fatturazione;

– i costi relativi alla morosità.

In particolare, con riferimento ai costi relativi alla morosità, l’AEEG ha previsto l’introduzione di uno specifico corrispettivo a copertura degli oneri della morosità mediamente riconosciuti agli operatori, inclusi gli oneri legali sostenuti per il recupero dei crediti e gli oneri di cessione del credito, la perequazione specifica degli oneri residui della morosità, la perequazione trimestrale costi-ricavi, il meccanismo di anticipo dei crediti non riscossi.

I costi riconosciuti sono ritenuti tali da garantire non solo la copertura dei costi operativi ma anche un’equa remunerazione del capitale investito riconosciuto. Quindi, ad avviso del Tar, il quadro così delineato fornisce elementi sufficienti per escludere che le deliberazioni impugnate siano viziate per mancato riconoscimento di una remunerazione dell’attività di disalimentazione.

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XLKM4AF5YRXSCAMEPIUYZM5IBM&q=

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