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TAR Lazio, Roma, Sez. III, sentenza 12 marzo 2015, ord. n. 1091

di Osservatorio Energia - 27 Aprile 2015
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Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta della Regione Puglia di sospendere cautelarmente la nota del ministero dell’Ambiente che ha dichiarato la non applicabilità della cosiddetta ‘direttiva Seveso’ ovvero quella che riguarda la prevenzione del rischio di incidenti ambientali, in relazione alla realizzazione del terminale di ricezione del gasdotto della Trans Adriatic Pipeline nel Comune di Melendugno.

Il ricorso avrebbe dovuto garantire il ritiro della valutazione d’impatto ambientale concessa dal Ministero per il progetto, ma i giudici amministrativi hanno ritenuto che “il trasporto di sostanze pericolose in condotta, comprese le stazioni di pompaggio, al di fuori degli stabilimenti” siano escluse dalla disciplina Seveso. I giudici amministrativi sottolineano, in particolare, che “appare allo stato controverso quanto sostenuto dalla Regione ricorrente in merito alla riconducibilità del Prt (pipeline receiving terminal) al concetto di ‘stabilimento’, elemento di decisiva importanza ai fini dell’applicabilità della disciplina in oggetto”.

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3KTEYKJTPS5A2AJEZBOKCWQZNI&q=


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