Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 4 marzo 2015, n. 1054

Le acque emunte dalle falde sotterranee nell’ambito degli interventi di bonifica rientrano nella disciplina degli scarichi solo se lo scarico delle acque emunte sia diretto, con canalizzazione non interrotta delle acque dal punto di prelievo al punto di immissione nel corpo ricettore, previa depurazione. Se, invece, il riversamento è interrotto con lo stoccaggio delle acque avviate allo smaltimento, trattamento o depurazione, a mezzo di trasporto, le acque appartengono alla categoria dei “rifiuti liquidi” e vi si applica la relativa normativa.

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