Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 23 marzo 2015, n. 1556

Il Consiglio di Stato, dopo aver richiamato la propria giurisprudenza in materia di prevalenza del criterio di specializzazione dell’impianto con riferimento ai rifiuti speciali, criterio con cui deve essere coordinato il principio di prossimità, con cui si persegue lo scopo di ridurre il più possibile la movimentazione di rifiuti, ha ritenuto che la Legge della Regione Veneto non avesse attribuito alla Provincia, pur coinvolta nel procedimento, un potere decisionale sul punto. Di conseguenza, l’autorizzazione regionale impugnata con il ricorso di primo grado risulta legittima, secondo il Consiglio di Stato, anche in presenza di un parere contrario della Provincia di Venezia.

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