Il Tar Lombardia, respingendo il ricorso proposto da un trader (Gala s.p.a.), con l’intervento ad adiuvandum dell’associazione Aiget (Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader), ha riconosciuto all’AEEGSI il potere di incidere sui rapporti negoziali che si instaurano fra i diversi soggetti che intervengono nell’ambito dei servizi elettrici e, quindi, anche quello di imporre, come nel caso di specie, l’obbligo di prestare idonee garanzie che assicurino l’adempimento delle obbligazioni connesse a tali rapporti. Ne consegue la legittimità della delibera 612/2013/R/EEL nella parte in cui impone alle imprese venditrici di elettricità (i traders) l’obbligo di prestare garanzie finanziarie alle imprese di distribuzione, anche a copertura degli oneri di sistema. Questa garanzia, peraltro, non addossa al trader un rischio cui è giuridicamente estraneo, ossia che dovrebbe gravare sul distributore: il trader è proprio il soggetto giuridicamente obbligato alla corresponsione degli oneri generali di sistema.
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XV7MX5ZR3JGHYVYSZYJ2XWNIVA&q=