T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, sentenza 30 marzo 2015, n. 854
Il Tar Lombardia, respingendo il ricorso proposto da un trader (Gala s.p.a.), con l’intervento ad adiuvandum dell’associazione Aiget (Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader), ha riconosciuto all’AEEGSI il potere di incidere sui rapporti negoziali che si instaurano fra i diversi soggetti che intervengono nell’ambito dei servizi elettrici e, quindi, anche quello di imporre, come nel caso di specie, l’obbligo di prestare idonee garanzie che assicurino l’adempimento delle obbligazioni connesse a tali rapporti. Ne consegue la legittimità della delibera 612/2013/R/EEL nella parte in cui impone alle imprese venditrici di elettricità (i traders) l’obbligo di prestare garanzie finanziarie alle imprese di distribuzione, anche a copertura degli oneri di sistema. Questa garanzia, peraltro, non addossa al trader un rischio cui è giuridicamente estraneo, ossia che dovrebbe gravare sul distributore: il trader è proprio il soggetto giuridicamente obbligato alla corresponsione degli oneri generali di sistema.
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