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Energia elettricaT.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, sentenza 30 marzo 2015, n. 854

di Osservatorio Energia - 27 Aprile 2015
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Il Tar Lombardia, respingendo il ricorso proposto da un trader (Gala s.p.a.), con l’intervento ad adiuvandum dell’associazione Aiget (Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader), ha riconosciuto all’AEEGSI il potere di incidere sui rapporti negoziali che si instaurano fra i diversi soggetti che intervengono nell’ambito dei servizi elettrici e, quindi, anche quello di imporre, come nel caso di specie, l’obbligo di prestare idonee garanzie che assicurino l’adempimento delle obbligazioni connesse a tali rapporti. Ne consegue la legittimità della delibera 612/2013/R/EEL nella parte in cui impone alle imprese venditrici di elettricità (i traders) l’obbligo di prestare garanzie finanziarie alle imprese di distribuzione, anche a copertura degli oneri di sistema. Questa garanzia, peraltro, non addossa al trader un rischio cui è giuridicamente estraneo, ossia che dovrebbe gravare sul distributore: il trader è proprio il soggetto giuridicamente obbligato alla corresponsione degli oneri generali di sistema.

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