Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 29 dicembre 2014

garanzia dello Stato sull’esposizione di Cassa depositi e prestiti Spa per i finanziamenti bancari a favore dei beneficiari della tariffa incentivante di cui all’articolo 26, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116

Il Ministro dell’economia e delle finanze

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ed in particolare l’articolo 26, “Interventi sulle tariffe incentivanti dell’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici”, con il quale, al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili, sono determinate le modalità di erogazione delle tariffe incentivanti sull’energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, riconosciute in base all’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e all’articolo 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

Visto in particolare il comma 5 del citato articolo 26, a norma del quale “Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4 può accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l’incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l’incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4. Tali finanziamenti possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa dalla Cassa depositi e prestiti Spa (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), dell’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. L’esposizione di Cdp è garantita dallo Stato ai sensi dell’articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze”;

Visto l’articolo 1, comma 47 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che modifica l’articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aggiungendo dopo la lettera e) la seguente “e-bis) con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le esposizioni assunte o previste da Cdp Spa, ai sensi del comma 7, lettera a), che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all’azione di regresso su Cdp Spa, deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell’Unione europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato”;

Visto l’articolo 5, comma 11, lettera e-bis) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come da ultimo modificato dall’articolo 10, comma 1, lettera d), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, a norma del quale “e-bis) le esposizioni assunte o previste da Cdp Spa, diverse da .quelle di cui al comma 7, lettera b), che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell’Unione europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato. Con una o più convenzioni tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti Spa sono disciplinati i criteri e le modalità operative, la durata e la remunerazione della predetta garanzia”;

Vista la comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Ce agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02) che, tra l’altro, individua alcune condizioni volte ad escludere la presenza di aiuti di Stato, tra le quali: i) che il mutuatario non si trovi in difficoltà finanziarie; ii) che l’entità della garanzia possa essere correttamente misurata al momento della concessione; iii) che la garanzia non assista più dell’80 percento del prestito o di altra obbligazione finanziaria in essere; iv) che per la garanzia venga pagato un prezzo orientato al mercato;

Visti gli orientamenti della Commissione europea in tema di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e, in particolare, la Comunicazione sul settore bancario (2013/C 216/01) e la Comunicazione recante gli “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01)”;

Vista la comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);

Vista la comunicazione della Commissione recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020” (2014/C 200/01);

Decreta:

Articolo 1

1. È garantita dallo Stato l’esposizione di Cassa depositi e prestiti Spa (di seguito “Cdp”) rappresentata da crediti connessi ad operazioni di provvista dedicata o di garanzia, per i finanziamenti bancari a favore dei beneficiari della tariffa incentivante, ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

2. La garanzia dello Stato viene concessa a titolo oneroso ed è diretta, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.

3. La garanzia dello Stato copre fino all’80 percento dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria di provvista effettuata da Cdp a favore di banche, economicamente e finanziariamente sane, per l’erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1. Entro tale limite massimo di copertura, la garanzia dello Stato copre fino all’80 percento dell’ammontare dell’esposizione creditizia, comprensiva di capitale e interessi, di Cdp nei confronti della banca.

4. La garanzia dello Stato copre fino all’80 percento dell’ammontare di ciascuna garanzia concessa da Cdp a banche sui finanziamenti a favore di soggetti, economicamente e finanziariamente sani, beneficiari della tariffa incentivante, di cui al citato articolo 26, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91. Entro il predetto limite, la garanzia dello Stato copre fino all’80 percento della somma liquidata da Cdp alla banca garantita.

5. Ai fini della individuazione di banche e di soggetti economicamente e finanziariamente sani, Cdp applica gli orientamenti comunicati dalla Commissione europea.

Articolo 2

1. La garanzia dello Stato sulle esposizioni di cui all’articolo 1, è remunerata da Cdp mediante il pagamento di un corrispettivo quantificato sulla base di parametri di mercato, in linea con le condizioni economiche applicate da Cdp sulla quota non garantita dallo Stato dell’operazione finanziaria di provvista o di garanzia.

2. Cdp, sulla base di propri sistemi interni, metodologie e procedure, anche avvalendosi di soggetti terzi, effettua la valutazione del merito di credito di ciascuna esposizione garantita dallo Stato ai sensi dell’articolo 1, monitorandone l’andamento per l’intera durata dell’operazione.

3. La convenzione di cui all’articolo 4 definisce le modalità e la periodicità con cui Cdp comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, anche con modalità informatiche, gli esiti delle valutazioni di cui al comma 2, nonché gli altri dati necessari alla quantificazione del corrispettivo di cui al comma 1 e all’efficace monitoraggio delle esposizioni garantite dallo Stato. Nella medesima convenzione, sono definite le modalità di calcolo e di versamento della remunerazione di cui al comma 1, tenuto anche conto dei costi di gestione sostenuti da Cdp.

Articolo 3

1. Le istanze di escussione della garanzia dello Stato, adeguatamente documentate, sono trasmesse dalla Cdp al Ministero dell’economia e delle finanze — Dipartimento del tesoro — Direzione VI e devono pervenire, a pena di decadenza:

a) entro sei mesi dal decorso infruttuoso dei termini previsti nei relativi contratti di finanziamento, in caso di inadempimento relativo al rimborso delle operazioni di provvista dedicata, ovvero entro sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza che dichiara l’inefficacia e/o la revoca dei pagamenti effettuati dalla banca;

b) entro sei mesi dal pagamento effettuato da Cdp a seguito di escussione da parte della banca garantita.

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede al pagamento di quanto dovuto a Cdp dopo avere verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalità e le procedure per la concessione e l’escussione della garanzia dello Stato, secondo quanto previsto dal presente decreto e dalla convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 4.

3. A seguito dell’avvenuta escussione della garanzia, il Ministero dell’economia e delle finanze è surrogato, ai sensi dell’articolo 1203 del Codice civile, in tutti i diritti spettanti a Cdp verso il debitore inadempiente per le somme pagate e proporzionalmente all’ammontare di queste ultime.

4. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede, per il tramite della stessa Cdp che può avvalersi di soggetti professionali operanti sul mercato e secondo condizioni definite nella convenzione di cui all’articolo 4, al recupero delle somme pagate a Cdp, degli interessi calcolati al tasso di mora definito contrattualmente nelle operazioni di provvista dedicata o di garanzia maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso, nonché delle spese sostenute per il recupero, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

5. Le somme recuperate da Cdp a seguito dell’espletamento delle procedure di recupero, coprono in primo luogo le spese sostenute per il recupero e quindi, pro quota, i diritti dello Stato e della Cdp. Le somme di competenza statale, al netto delle spese sostenute per il recupero, devono essere versate da Cdp al bilancio dello Stato entro 60 giorni dalla data del recupero delle stesse.

Articolo 4

1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 11, lettera e-bis) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni, i criteri e le modalità operative, la durata e la remunerazione della garanzia sono disciplinati con apposita convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e Cdp.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2014.