Agenzia delle Entrate, comunicato in tema di reverse charge, 23 gennaio 2015
L’Agenzia delle Entrate informa che sono ricompresi tra i “certificati relativi al gas e all’energia elettrica” di cui all’art. 17, comma 6, lett. d-ter) del D.p.r. n. 633/1972, così come modificato dall’art. 1, comma 629, lett. a) num. 3) della legge n. 190/2014:
– i Certificati Verdi, introdotti dall’art. 11 del D.lgs. n. 79 del 16 marzo 1999;
– le Garanzie di Origine, di cui alla Direttiva 2009/28/CE recepita dal D.lgs. n. 28 del 3 marzo 2011;
– i Titoli di Efficienza Energetica, introdotti dai Decreti del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 20 luglio 2004.
Fino al 31 dicembre 2018 il reverse charge sarà applicato:
• dagli operatori a tutte le cessioni nei confronti del GME;
• dal GME alle cessioni nei confronti degli operatori.
http://www.mercatoelettrico.org/It/homepage/popup.aspx?id=196