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Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 novembre 2014, n. 5423

di Osservatorio Energia - 23 Dicembre 2014
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Il Consiglio di Stato (CdS), con la sentenza depositata il 4 novembre 2014, ha accolto l’appello AGCM contro la sentenza del TAR Lazio che aveva annullato la decisione dell’AGCM che accertava una intesa restrittiva in relazione alla gara di Casalmaggiore. Secondo l’AGCM l’intesa era stata conclusa tra la società precedentemente conosciuta come E.ON Rete e da Linea Distribuzione.

L’AGCM, con la decisione dell’agosto 2012, ora confermata dal CdS, aveva sanzionato le due predette società (in solido con le allora controllanti E.ON Italia e Linea Group Holding) per aver falsato la concorrenza in una unica gara bandita nel 2010 da 8 comuni, capitanati dal Comune di Casalmaggiore, concernente il servizio di distribuzione del gas nei relativi territori. In particolare, le due imprese, entrambe gestori uscenti di parte dei territori messi a gara, si erano accordate per evitare di farsi reciprocamente concorrenza: in effetti, pur avendo formalmente i requisiti tecnico-finanziari per partecipare individualmente alla predetta gara, avevano preferito formare un’associazione temporanea (ATI) al fine di presentare un’offerta congiunta. Nessun’altra impresa aveva partecipato alla gara, lasciando così tale raggruppamento quale unico partecipante in gara e, quindi, aggiudicatario del servizio per i successivi 12 anni.


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