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Energia elettricaCons. Stato, Sez. VI, 1 dicembre 2014, n. 5946

di Osservatorio Energia - 23 Dicembre 2014
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Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso proposto dalla società A2A Ambiente Spa, in qualità di gestore di un impianto di termovalorizzazione che accede alle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica, per l’annullamento della deliberazione dell’AEEG con la quale era stato disposto il recupero di contributi indebitamente percepiti. Ad avviso dell’Autorità, l’energia elettrica incentivata risultava dichiarata non al netto, bensì al lordo, cioè senza scomputare i consumi dei servizi ausiliari di centrale.

Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimità della decisione di recupero constatando che ciò che rileva ai fini del riconoscimento degli incentivi è la produzione di energia destinata a soddisfare fabbisogni esterni all’impianto, nella quale non può essere computata quella necessaria al funzionamento dello stesso.

La ratio degli incentivi e delle norme che li disciplinano viene individuata, quindi, nella volontà di premiare soltanto l’energia, derivante da fonti rinnovabili o assimilate, effettivamente immessa in rete. Conseguentemente, il potere di verifica dell’Autorità di regolazione, volto ad accertare la reale consistenza dell’energia incentivabile, non può rinvenire un limite nelle convenzioni stipulate tra operatori e il Gestore della rete (oggi GSE), destinate a regolare la cessione dell’energia prodotta dai primi. Pertanto, tali convenzioni, nelle parti in cui definiscono in via pattizia il quantum forfettario di energia da considerarsi assorbito dai servizi ausiliari, e quindi da scomputare, in mancanza di diversa previsione normativa, non soltanto vincolano esclusivamente le parti e non sono opponibili all’Autorità, ma devono essere, altresì, interpretate come determinazioni provvisorie rispetto a complessi rapporti di dare-avere tra il soggetto incentivato e il Gestore della rete, da sottoporre a verifica e rettifica quando risultino non aderenti alla realtà.

Secondo il Collegio, una diversa lettura, non reggerebbe alla critica di favorire meccanismi incentivanti in assenza dei presupposti di legge.

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