Tar Lombardia Milano, Sez. II, 24 ottobre 2014, n. 2553

Con la sentenza in oggetto, il Tar ha annullato in parte le delibere 436/2012 e 553/2012 con cui l’Autorità ha determinato le tariffe di distribuzione gas per l’anno 2013. Con le delibere in questione il regolatore aveva prorogato al 2013 le disposizioni del periodo regolatorio precedente 2009-12.

A parere del Collegio, tale scelta è illegittima poiché in contrasto con la legge n. 481 del 1995 e 23, secondo comma, e con il d.lgs. n. 164 del 2000 che impone al regolatore di assicurare alle imprese di distribuzione una congrua remunerazione del capitale investito. Di fatti, l’Autorità facendo riferimento al periodo 2009-12, nell’ambito del calcolo delle tariffe ha adottato un tasso inferiore (pari al 5,24%) rispetto a quello che si sarebbe avuto prendendo in considerazione il periodo annuale immediatamente precedente alla delibera n. 436 del 2012. Ovviamente, ciò era a discapito delle imprese di distribuzione che auspicavano a delle tariffe più consistenti.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%202/2013/201300003/Provvedimenti/201402553_01.XML