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Energie rinnovabiliParlamento europeo e Consiglio, direttiva 28 ottobre 2014

di Osservatorio Energia - 19 Dicembre 2014
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(GU L 307/01 del 28.10.2014)

La direttiva istituisce un quadro comune di misure al fine di realizzare un’infrastruttura per i combustibili alternativi all’interno dell’Unione. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, comma 1 della direttiva, i combustibili alternativi comprendono: l’elettricità, l’idrogeno, i biocarburanti, quali definiti dalla direttiva 2009/28/CE, i combustibili sintetici e paraffinici, il gas naturale, incluso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso — GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto — GNL) e il gas di petrolio liquefatto (GPL). L’obiettivo principale è quello di ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio. In particolare, si stabiliscono i requisiti minimi per la costruzione dell’infrastruttura, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri nonché le specifiche tecniche comuni. Entro il 18 novembre 2016, gli Stati membri dovranno recepire le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva europea.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0094&from=IT


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