Corte di giustizia, conclusioni sull’accesso alla giustizia amministrativa, 23 ottobre 2014

La Kúria (Corte suprema ungherese) ha sottoposto alla Corte di giustizia varie questioni sull’interpretazione delle direttive 2003/55/CE e 2009/73/CE entrambe riguardanti norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

In particolare, la Kúria ha espresso i propri dubbi sulla conformità con il diritto europeo di un requisito di legittimazione ad agire nel procedimento giurisdizionale amministrativo ungherese, consistente nell’esistenza di un interesse giuridico del ricorrente, e non soltanto di un mero pregiudizio economico. Nella fattispecie, la E.ON, , società operante sul mercato del gas naturale in Ungheria, ha impugnato una decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione concernente i criteri delle domande di prenotazione di capacità a lungo termine di un gasdotto. Il giudice di primo grado ungherese ha ritenuto che detta decisione non incidesse sull’interesse giuridico della ricorrente, ma soltanto sul suo interesse economico. Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice a quo si è soffermato sulla conformità di tale approccio con il diritto europeo.

Secondo l’Avvocato Generale Cruz Villalon l’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento n. 1775/2005, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali osta a tale criterio di legittimazione basato sull’esistenza di un interesse giuridico. Infatti, secondo l’avvocato generale spagnolo si impedirebbe in tal modo ad un operatore di gas naturale, che volesse impugnare una decisione di un’autorità nazionale di regolamentazione, di accedere alla giustizia amministrativa.

Si attende ora la decisione della Corte di giustizia.

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